Second opinion legale: l’errore nel dibattito del 2010
1) Una polemica nata da una premessa sbagliata.
Nel maggio 2010 commentai un intervento di Pietro Ichino pubblicato sul Corriere della Sera con il titolo “Nuove regole per gli avvocati. Chi difende i clienti dai difensori?”.
Ichino sollevava un problema reale: tra professionista e cliente esiste un’asimmetria informativa. L’avvocato conosce strumenti, rischi e alternative che la persona assistita non è normalmente in grado di valutare da sola. Da qui può nascere il timore che una strategia sia scelta nell’interesse economico del professionista anziché in quello del cliente.
La proposta di rafforzare la possibilità di ottenere una second opinion era dunque ragionevole. Il problema era la premessa utilizzata per sostenerla.
2) Che cosa sosteneva l’articolo.
Secondo l’intervento, il cliente che avesse voluto consultare un secondo avvocato si sarebbe sentito opporre il codice deontologico: nessuna valutazione della pratica senza il consenso del primo difensore, salvo chiudere il rapporto e pagarne integralmente la parcella.
Se fosse stato vero, sarebbe stato un limite grave. Una persona deve poter verificare la strategia ricevuta, soprattutto quando sono in gioco patrimonio, famiglia, libertà o scadenze processuali. Nel 2010, però, quella specifica regola non era più in vigore da otto anni.
3) La disposizione era stata eliminata nel 2002.
Il vecchio canone 29 impediva all’avvocato di formulare giudizi sullo stato di una causa senza il consenso del collega incaricato. Il Consiglio Nazionale Forense lo aveva soppresso nel 2002. Già quando uscì l’articolo del Corriere, quindi, un cliente poteva consultare un altro professionista senza interrompere automaticamente il mandato precedente.
La vicenda generò numerose repliche, anche sullo stesso quotidiano. Una di esse chiarì espressamente che la second opinion era consentita e che il limite rimasto riguardava gli apprezzamenti denigratori, non l’individuazione professionale di un possibile errore.
4) Che cosa prevede oggi il codice deontologico.
Il Codice deontologico forense pubblicato dal CNF non contiene un divieto generale di fornire un secondo parere su una pratica seguita da un collega.
L’articolo 42 vieta gli apprezzamenti denigratori sull’attività professionale del collega. Ciò non significa che un avvocato debba nascondere un errore, una scadenza o una diversa interpretazione: deve esprimere la valutazione con precisione, rispetto e basi verificabili, evitando insulti o giudizi gratuiti sulla persona.
L’aggiornamento del 2026 ha riguardato l’articolo 25-bis sull’equo compenso, come risulta dal comunicato del CNF pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e non ha introdotto limitazioni alla second opinion.
5) Secondo parere e sostituzione sono cose diverse.
L’articolo 45 del codice disciplina la sostituzione del difensore dopo la revoca dell’incarico o la rinuncia. In quel caso il nuovo avvocato deve comunicare la nomina al collega sostituito e adoperarsi, senza pregiudicare la difesa, affinché siano soddisfatte le legittime richieste economiche per il lavoro già svolto.
Chiedere un secondo parere non comporta necessariamente alcuna sostituzione. Il cliente può voler controllare una strategia e poi continuare con il primo avvocato. Soltanto se decide di cambiare difensore entrano in gioco le regole sul subentro.
6) Perché la second opinion fa bene anche agli avvocati.
Un secondo parere non deve essere vissuto come un tradimento. Può confermare la strategia già scelta, individuare un rischio trascurato, proporre un’alternativa o aiutare il cliente a comprendere che non esiste la soluzione semplice che sperava.
Un professionista serio sa che il diritto è complesso e che persone competenti possono giungere a valutazioni differenti. Se il confronto è documentato e rispettoso, aumenta la qualità della difesa e rafforza la fiducia.
7) Il conflitto d’interessi resta un problema vero.
Correggere l’errore normativo dell’intervento di Ichino non significa negare la questione di fondo. Un avvocato può essere tentato di preferire la causa lunga alla soluzione rapida, l’attività più remunerativa a quella più utile o una strategia abituale a un’alternativa migliore.
La risposta non può essere la difesa corporativa. Servono trasparenza, preventivi comprensibili, spiegazione delle opzioni, indicazione dei rischi e disponibilità a motivare le scelte. Il dovere di fedeltà impone di agire nell’interesse della parte assistita, non di proteggere il proprio fatturato.
8) Come chiedere un secondo parere utile.
Per ottenere una valutazione seria, il cliente dovrebbe portare:
- gli atti principali e i provvedimenti già emessi;
- la corrispondenza rilevante e la cronologia dei fatti;
- le scadenze conosciute;
- il preventivo e gli accordi economici disponibili;
- domande precise sui dubbi da verificare.
Il secondo avvocato deve chiarire i limiti del materiale esaminato, evitare promesse, controllare eventuali conflitti d’interesse e segnalare immediatamente le urgenze. Se mancano documenti essenziali, deve dirlo invece di formulare conclusioni definitive.
9) Come comportarsi quando il cliente consulta un collega.
Il primo difensore non dovrebbe reagire con ostilità. Può spiegare la propria strategia, fornire al cliente i documenti che gli spettano e confrontarsi sul merito delle obiezioni. Se emerge un errore, correggerlo tempestivamente è più professionale che negarlo.
Il secondo difensore, dal canto suo, non deve usare il parere per screditare il collega o conquistare il mandato. La differenza tra controllo professionale e accaparramento sta nel metodo, nel linguaggio e nella lealtà con cui viene svolto il lavoro.
10) La lezione del dibattito del 2010.
Un intervento pubblico può partire da un problema autentico e arrivare a una conclusione debole perché utilizza una fonte superata. Prima di proporre una riforma bisogna verificare che la regola criticata esista ancora. È una precauzione elementare, soprattutto per chi scrive di diritto su un grande quotidiano.
Allo stesso tempo, chi appartiene alla categoria criticata deve resistere alla tentazione di chiudersi a riccio. L’asimmetria informativa, gli errori e i conflitti d’interesse esistono. La risposta migliore è costruire strumenti che rendano il cliente più consapevole, non limitare la sua libertà di controllo.
Per altre riflessioni sul rapporto professionale puoi leggere Il cliente impossibile e il rapporto con l’avvocato, Come si diventa giuristi: sapere, metodo e pratica e Tariffare in modo chiaro è fondamentale.
11) Passa all’azione.
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Purtroppo la lettura del collega Ichino è quella di un legale iscritto all'albo nel 1975 … e si vede … perché è ancorato alla figura dell'avvocato che lavora per sé stesso e non per i clienti, che predilige allungare le vertenze, invece che conciliarle, che scrive memorie anche solo per copiare e incollare tutto quello che è già stato scritto negli atti introduttivi al solo scopo di poter esporre diritti ed onorari per la prestazione; di chi parcellizza qualsiasi telefonata, qualsiasi e-mail e, talvolta, anche il solo pensiero del cliente …
Tutto ciò NON ESISTE PIU' o quanto meno gli avvocati moderni NON SONO PIU' così come si vorrebbe descriverli … fanno PREVENTIVI, si attengono agli stessi, consigliano il cliente su come spendere meno e come arrivare prima alla soluzione e, nonostante tutto, devono sempre rincorrere per farsi pagare (!!!!) perché, è questa è la triste verità, gli avvocati, pur lavorando in ambito legale NON HANNO ACCESSO ad alcuna banca dati dell'amministrazione pubblica, non possono compiere accertamenti di nessun tipo (se non rivolgendosi a società specializzate a pagamento). Perché gli avvocati non possono avere le stesse prerogative dei notai o dei commercialisti in determinati ambiti per facilitare il loro lavoro e per tutelare i propri clienti?
Quello che dici, Alessandro, potrebbe essere molto vero. Molto spesso, quando si criticano gli altri, si fa in buona parte un ritratto di sè stessi.
E' sicuramente vero poi che la professione è completamente cambiata e che gli avvocati di oggi sui quarant'anni sono molto diversi da quelli di una volta, nel meglio o nel peggio, ma le diversità sono evidenti.
Decisamente offensivo e meriterebbe una risposta a tono.
Beh io credo che un professore universitario di materie giuridiche, per giunta avvocato, che scrive facendo riferimento ad una norma deontologica, materia che dovrebbe conoscere bene sia in quanto legale iscritto all'albo sia in quanto opinionista sui temi relativi, che è stata abrogata otto anni fa, in realtà offenda già direttamente sè stesso.
Per quanto riguarda la generale sfiducia nei confronti della classe forense, a parte quello che dice Alessandro, va detto che se la situazione normativa fosse stata diversa, il problema ci sarebbe stato, tant'è vero che il CNF la disposizione de qua l'ha poi effettivamente eliminata.
Insomma, abbiamo dei problemi veri e gravi, sia noi come avvocati che gli utenti. I migliori esponenti della nostra società però non sembrano in grado di produrre niente di più di un intervento completamente fuori fuoco… Davvero c'è da stare freschi!
Cari colleghi condivido i vostri pensieri e problemi.
Il collega Ichino prima di scrivere dovrebbe aggiornarsi … e meditare.
E penso che anche quelli del Corriere prima di dare spazio a personaggi di questo genere dovrebbero rifletterci sopra. E' pur sempre uno dei principali quotidiani italiani, ci si aspetterebbe un po' di serietà nella preparazione e nella scelta delle fonti.
Ho mandato un commento anche al Corriere, sotto all'articolo. Non è ancora apparso perchè i commenti sono moderati. L'ho espresso in termini molto garbati, ma ho riportato come l'articolo di Ichino sia sbagliato in diritto.
Vediamo se me lo pubblicano, se non lo fanno penso che smetterò di leggere e citare il Corriere, perchè una ipotesi di censura nel mondo attuale, che vive di internet e dei blog, non ha assolutamente ragione di esistere.
Ho letto con attenzione il suo intervento, e dopo avere premesso che mi sarei aspettato un'analisi più approfondita, le rispondo – da collega avvocato – perché non sono d'accordo con le sue argomentazioni.
Esposto questo, coglierò l'occasione di averla letta, per altre osservazioni sul suo attuale operato di senatore, con esclusivo riferimento al suo operato nel progetto di legge avente ad oggetto la riforma della professione d'avvocato.
Avendo letto suoi scritti che ho apprezzato, sono sicuro che mi perdonerà il tono schietto e fuor di metafora, simile al suo.
Trovo innanzitutto spiazzante ed errato, il riferimento alla necessità che il cliente avrebbe di difendersi da un difensore spesso avido ed ingiusto, protetto dalla corporazione.
Il riferimento è anzitutto spiazzante, perché non fa altro che riferire l'ovvio e ammantarlo di novità: gli avvocati, come i medici e come tutti gli altri professionisti, sono uomini e possono sbagliare; spesso sbagliano perché sono impreparati.
Difficilmente però lo fanno per perseguire unicamente i loro interessi a danno del cliente, perché questa strategia oltre che essere ributtante, nella pratica non paga. Qualcuno sicuramente, come lei afferma, si approfitterà dell'asimmetria informativa. Questo però non giustifica certo il riferimento alla categoria (corporazione) in generale, e sinceramente spiazza.
Del resto, sappiamo tutti che l'asimmetria informativa non è certo esclusiva degli avvocati o delle altre categorie di professionisti.
Le faccio io un esempio stupido, se avrà la bontà di leggermi.
Qualche anno fa, nel condominio dove vivono i miei genitori si verificò un guasto al citofono; fu chiamato un elettricista che – sommariamente – consigliò la sostituzione dell'intero impianto. Non convinti, i condomini chiamarono un altro elettricista che con poche lire sostituì una l'altoparlante bruciato e fece funzionare di nuovo tutto.
L'asimmetria informativa, che esisteva, fu colmata dalla second opinion.
Trovo poi errato e non aggiornato, il suo riferimento al fatto che non sarebbe possibile ricorrere ad una second opinion.
Posso dirle, anche da avvocaticchio di provincia, di essere chiamato molto spesso a dare secondi pareri, a cause in corso o in fase stragiudiziale e che i secondi pareri li forniscono tutti senza problemi (eminenti componenti del coniglio dell'ordine compresi). Anche perché il riferimento al codice deontologico che lei cita, è antecedente al 2002, e da quella data non è più in vigore.
L'avvocatura ormai, composta da 230.000 iscritti, è entrata da sola nel mercato, indipendentemente da afflati corporativi o arroccamenti di maniera; i numeri parlano da soli.
Espostole questo passo al secondo argomento, e mi permetto alcune valutazioni sul suo operato di senatore.
Le confesso innanzitutto una certa asimmetria informativa, poiché ho potuto seguire i suoi interventi soltanto nel resoconto sommario.
Anche se sommariamente tuttavia, non ho faticato a reperire quale linea conduttrice dei suoi interventi, la tendenza a cercare di ridurre il più possibile la funzione giudiziale dell'avvocato, e l'esclusiva che consegue.
Mi spiego: a leggere le sue proposte e i suoi emendamenti, meno attività tipiche dell'avvocato ci sono, meglio è.
Sarà anche così, al fine di agevolare la concorrenza, ma le chiedo in tutta sincerità: pensa che la nostra professione (anche la sua) sia qualcosa di specifico, cioè un mestiere (non voglio dire un'arte) o che debba essere semplicemente inserita nel calderone della prestazione di servizi?
Se pensa sia vera la seconda ipotesi non ho altro da aggiungere; mi chiedo però, perchè uno dei primi testi giuridici sia stato scritto da Hammurabi, collega nostro.
Se invece pensa sia vera la prima, forse gli emendamenti che ha proposto avrebbero dovuto essere maggiormente calibrati.
Accanto a proposte che mirano ad eliminare o correggere evidenti interessi corporativi (ad es. esclusiva nella consulenza stragiudiziale), lei ha anche sollecitato l'eliminazione di qualsiasi esclusiva in attività a dir poco "delicate".
Nella conciliazione o nell'arbitrato, ove il conciliatore assume un ruolo paragiurisdizionale, la conoscenza dell'ordinamento giuridico mi pare essenziale, così come mi pare altrettanto essenziale la conoscenza dei meccanismi processuali.
Altrimenti possiamo consolarci a vedere i risultati odierni (ove l'attività è libera): conciliazione e arbitrato non funzionano, perchè spesso chi è chiamato a pronunciarsi non sa minimamente esporre alle parti le possibili conseguenze.
Allo stesso modo, nei processi davanti alle Authorities, si discute spesso di questioni di alto spessore tecnico (in materia di telecomunicazioni, concorrenza etc..), e lasciare che i procedimenti siano gestiti da persone che non hanno la minima dimestichezza con le fonti del diritto e con la procedura può portare a risultati talvolta comici.
Non è la prima volta, mi creda, che assisto ad affermazioni di consulenti "tecnici", che considerano decreti ministeriali prevalenti sulle leggi perchè più dettagliati, o ad altre amenità del genere.
So bene che non condividerà questa mia posizione e che le parrò corporativo; mi creda però non ho nessun intento del genere.
Con cordiali saluti.
Avv. Marco Mecacci
Mecacci & Mensi Avvocati Associati
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fax 055/7349010
mecacci.mensi@gmail.com
Grazie a Tiziano per la segnalazione di questo articolo che mi sembra davvero ai limiti del sopportabile. Anche a me vengono spesso richieste second opinions e i miei clienti "confessano" di aver messo a verifica la mia impostazione difensiva presso altri colleghi. La cosa non mi procura il minimo disagio, posto che difendo in scienza e coscienza e cerco di porre rimedio ad eventuali errori.
Con il Collega Mecacci ho avuto altre volte motivi di divergenza, ma il suo intervento mi sembra del tutto condivisibile: per contenuti, pacatezza, motivazione, profondita'.
Evidentemente, chi ha saputo presentare la figura dell'avvocato in termini cosi' poco lusinghieri non esercita la professione.
Detto questo, visto che oggi e i prossimi giorni sono per me densi di scadenze e non potrei redigere una nota di "rimostranze" adeguata, posso almeno aggiungere la mia solidarieta' a quanti hanno trovato il tempo di replicare all'articolo pubblicato sul corriere. E se c'e' da sottoscrivere, oltre alla solidarieta', aggiungero' anche il mio nome, non per mania di protagonismo ma per aggiungere – se possibile – forza alle giuste osservazioni svolte dai Colleghi.
Buona prosecuzione
Intervengo ancora per segnalare che il Corrierone non ha pubblicato il mio commento, ma lo ha CENSURATO.
Ce ne sono di pubblicati di inviati molto dopo il mio, ma il mio non c'è.
In compenso, hanno lasciato passare commenti che dicono che gli avvocati sono una "casta" di avidi e cose del genere, pieni di luoghi comuni, ma un commento puntuale che evidenziava una lacuna oggettiva dell'articolista l'hanno censurato.
Complimenti al Corriere, certo poi non bisogna lamentarsi se i "giovani" non leggono più i giornali e preferiscono Internet: fanno bene! Almeno su internet se uno dice una cazzata c'è la possibilità di replicare!
per questo, ho chiesto la pubblicazione di una replica e il giornale ha provveduto. Ovvio che parlavo per tutti noi
Il solo fatto che Ichino (al quale va comunque riconosciuta la sua storia personale e politica) segnali il problema deve stimolarci non ad una chiusura a riccio, ma ad una riflessione.
L'avvocato ha perso da tempo il suo ruolo di intellettuale, partecipe allo sviluppo anche culturale del paese. Salvo rare eccezioni, la classe forense tace su questioni cruciali per il termometro democratico (guerra, politiche dell'immigrazione, giustizia sociale,…).
Non siamo diventati dei tecnici del diritto, così come l'idraulico è tecnico delle tubature?
A noi il compito di riconquistare – sulla base di una solida preparazione tecnica e culturale – il ruolo che la Costituzione ci assegna, e la funzione sociale che abbiamo perso, facendo sentire la nostra voce anche quando siamo difensori di ufficio (invece di scrivere distrattamente sms o ammiccare alle battutacce per compiacere le altre figure professionali in aula alle spalle e sulla pelle dei nostri assistiti), ed in pubblico (non solo quando si tratta dell'abolizione dei minimi tariffari).
Nicola Canestrini
avvocato
Cari Colleghi sono d'accordo con Voi e sinceramente il commento di Ichino non fa altro che simostrare che "fare" l'avvocato veramente è un altra cosa rispetto all'idea che ne hanno profesori, politici e categorie simili che si pregiano solo del titolo e nulla più.
Il preg.mo Avvocato Ichino dovrebbe un giorno sedersi a fianco dei Coleghi più giovani e vedere quanto volte siamo noi a socombere alle astuzie e pretese dei clienti (ovviamente dal punto di vista economico) mantenendo comunque la ns. professioanlità nelle scelte e strategie di azione.
Scenda in campo oppure si dedichi semplicemente (e sarebbe più opportuno) a fare il Professore e non a dare pareri sgnaciati dalla realtà normativa e fattuale.
Cordiali saluti e buon lavoro a tutti
è veramente deprimente quanto scrive questo colorato docente che denigra la nostra professione, dimenticando che è anche la
All’autore di quel disgraziato articolo potremmo rivolgere l’invito a frequentare qualche corso di deontologia forense e ripassarsi il nostro codice deontologico, in particolare il primo canone dell’art. 29 che vieta di denigrare l’attività professionale dei colleghi e, a maggior ragione, quella dell’Ordine che li governa