Corrispondenza riservata vietata anche senza danno

Corrispondenza riservata vietata anche senza danno

1) Una violazione non diventa lecita perché non fa danni.

Un avvocato produce in giudizio una comunicazione riservata scambiata con il collega di controparte. Nessuno riesce a dimostrare che quella produzione abbia cambiato l’esito della causa o provocato un danno concreto. Si può allora concludere che si sia trattato di una semplice irregolarità formale, tutto sommato innocua?

No. La produzione della corrispondenza riservata tra avvocati resta un illecito disciplinare anche quando non abbia provocato un danno dimostrabile. L’assenza di conseguenze pregiudizievoli non cancella il fatto, non lo rende lecito e non costituisce una scriminante.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 102, depositata il 26 marzo 2026, confermando la censura inflitta a un avvocato che aveva portato nel processo una comunicazione contenente il riferimento a una proposta transattiva della collega.

Il principio è importante perché impedisce di ridurre la deontologia a una contabilità del danno. Alcune regole proteggono non soltanto il singolo cliente o la singola controparte, ma la libertà delle trattative, la lealtà tra colleghi e la credibilità dell’intera professione.

2) Che cosa vieta esattamente l’articolo 48.

L’articolo 48 del Codice deontologico forense vieta all’avvocato di produrre, riportare negli atti processuali o riferire in giudizio:

  • la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi e qualificata come riservata;

  • la corrispondenza contenente proposte transattive;

  • le risposte relative a quelle proposte.

Quest’ultimo punto viene dimenticato con sorprendente facilità. Una proposta transattiva e la relativa risposta sono protette anche se nel messaggio non compare la parola “riservata”. Non basta quindi controllare l’oggetto della PEC o cercare una formula sacramentale. Conta il contenuto della comunicazione.

Il divieto è inoltre più ampio del semplice deposito come documento. Non puoi aggirarlo copiando un passaggio della e-mail nella comparsa, riassumendone il contenuto in una memoria o raccontandolo verbalmente in udienza. La norma vieta di produrre, riportare e riferire.

La corrispondenza di cui al primo comma non deve nemmeno essere consegnata al cliente o alla parte assistita. Quando cessa il mandato può essere trasmessa al collega subentrante, che rimane soggetto allo stesso dovere di riservatezza.

3) Le eccezioni sono tassative, non elastiche.

Dire che la produzione è vietata non significa ignorare le eccezioni previste dallo stesso articolo 48. La corrispondenza tra colleghi può essere prodotta quando:

  • costituisce il perfezionamento e la prova di un accordo;
  • assicura l’adempimento delle prestazioni richieste.

Sono eccezioni precise. Non autorizzano a depositare una trattativa soltanto perché potrebbe essere utile, chiarire il comportamento della controparte o rafforzare la propria ricostruzione dei fatti.

Nella vicenda esaminata dal CNF, l’avvocato aveva prodotto una PEC con la quale comunicava il rifiuto di una proposta transattiva e ne richiamava anche l’importo. La comunicazione non dimostrava un accordo perfezionato: dimostrava, al contrario, che quella proposta non era stata accettata. L’eccezione non poteva quindi essere applicata.

La regola pratica è semplice: fuori dalle ipotesi tassative previste dal Codice, la corrispondenza riservata o transattiva non deve entrare nel processo. Se hai un dubbio, devi fermarti prima del deposito e verificare se il fatto che ti interessa possa essere provato con un documento diverso e utilizzabile.

4) Perché il danno non è necessario.

L’illecito disciplinare non coincide con la responsabilità civile. Perché una condotta violi una norma deontologica non è sempre necessario dimostrare un danno patrimoniale, la perdita della causa o un concreto pregiudizio processuale.

Il procedimento disciplinare tutela anche il decoro, la dignità e l’affidabilità della classe forense. Nel caso della corrispondenza riservata, la regola serve a garantire uno spazio nel quale gli avvocati possano trattare con franchezza, senza il timore che un’apertura, un’ammissione o una proposta economica vengano successivamente utilizzate contro il cliente.

Se la punibilità dipendesse dal danno prodotto, ogni avvocato sarebbe indotto a fare un calcolo opportunistico: posso utilizzare questa e-mail? Mi porterà un vantaggio? La controparte riuscirà davvero a dimostrare di aver subito un danno? È esattamente la logica che la norma vuole evitare.

Il divieto deve funzionare prima e indipendentemente dal risultato. La sua violazione lede il rapporto di fiducia tra colleghi e rende meno libere le trattative future. Il pregiudizio riguarda quindi anche il sistema professionale, non soltanto gli interessi immediati delle parti di quella causa.

Per questo la mancanza di danno non costituisce una scriminante. E non basta nemmeno limitarsi ad affermare che nessuno sia stato danneggiato: nel caso deciso dal CNF, l’assenza di conseguenze era stata soltanto sostenuta, senza elementi di prova, ma la decisione chiarisce soprattutto che la finalità del precetto va oltre il danno individuale.

5) La sanzione edittale è la censura.

L’articolo 48 prevede come sanzione disciplinare edittale la censura. Il quadro sanzionatorio indicato dal Codice è il seguente:

  • avvertimento come sanzione attenuata;
  • censura come sanzione edittale;

  • sospensione fino a un anno come sanzione aggravata.

Nel caso esaminato, il CNF ha confermato la censura. L’avvocato aveva chiesto una riduzione, richiamando anche l’asserita mancanza di conseguenze dannose. Il Consiglio ha però ritenuto che non vi fossero ragioni per discostarsi dalla sanzione ordinariamente prevista.

Questo non significa che la graduazione della sanzione sia sempre automatica o che le circostanze concrete non contino. Significa una cosa diversa e molto più netta: l’assenza di danno, da sola, non rende lecito il deposito e non attribuisce un diritto alla sanzione più mite.

La violazione può essere anche soltanto “formale” quanto agli effetti sulla causa, ma resta sostanziale rispetto al dovere professionale infranto. Una norma posta a protezione della libertà delle trattative perderebbe gran parte della propria efficacia se venisse applicata soltanto quando il deposito riservato abbia prodotto un risultato processuale misurabile.

6) Riservatezza non significa poter nascondere tutto.

Esiste anche il rischio opposto: qualificare sistematicamente come riservata qualsiasi comunicazione, allo scopo di impedire al collega di utilizzarla. Il Codice considera l’abuso della clausola di riservatezza un autonomo illecito disciplinare.

La riservatezza non è quindi un timbro magico da apporre su ogni messaggio. Deve essere utilizzata in modo corretto e coerente con la funzione della norma. Allo stesso tempo, il destinatario non può decidere unilateralmente di ignorarla soltanto perché la considera eccessiva: prima di produrre deve valutare con estrema prudenza la natura della comunicazione e le eccezioni consentite.

In particolare, le proposte transattive e le relative risposte sono protette per il loro contenuto, indipendentemente dall’etichetta. Questo consente di contrastare sia la produzione disinvolta sia l’uso strumentale della parola “riservata”.

7) Il controllo da fare prima di ogni deposito.

PEC ed e-mail sono ormai il tessuto ordinario del lavoro forense. Ho già dedicato un articolo a dieci aspetti pratici della posta elettronica, ma la gestione tecnica deve sempre essere accompagnata da un metodo deontologico.

Prima di allegare una comunicazione proveniente da un collega, conviene fermarsi e rispondere a queste domande:

  • la comunicazione è intercorsa esclusivamente tra avvocati?;
  • è espressamente qualificata come riservata?;

  • contiene una proposta transattiva o la risposta a una proposta?;

  • il documento prova davvero un accordo già perfezionato?;

  • serve ad assicurare l’adempimento di prestazioni richieste?;

  • il medesimo fatto può essere dimostrato con un’altra fonte utilizzabile?;

  • sto producendo soltanto il documento o ne sto anche riportando o riferendo il contenuto?;

  • infine, ho separato la corrispondenza protetta dal resto del fascicolo prima di preparare gli allegati.

Questo controllo dovrebbe diventare un protocollo di studio. Il pericolo, infatti, non nasce soltanto dalla scelta deliberata di utilizzare una trattativa. Può derivare da un allegato inserito in un lungo scambio PEC, da una risposta che riporta il testo del messaggio precedente o da un fascicolo digitale consegnato senza aver distinto i documenti producibili da quelli riservati.

Anche il collaboratore o il praticante che prepara il deposito deve conoscere la regola. Il controllo finale spetta comunque all’avvocato che sottoscrive e utilizza l’atto.

8) La regola da ricordare.

La corrispondenza riservata tra avvocati, così come le proposte transattive e le relative risposte, deve restare fuori dal processo salvo le specifiche eccezioni previste dall’articolo 48.

Non cambia nulla che il deposito sia stato inutile, che il giudice non abbia valorizzato il documento o che non sia possibile individuare un danno concreto. La violazione del divieto è già sufficiente a integrare l’illecito disciplinare e deve essere sanzionata secondo i criteri del Codice.

La deontologia serve proprio quando la convenienza processuale potrebbe suggerire una scorciatoia. Se vogliamo che le trattative tra colleghi rimangano libere e credibili, la riservatezza non può dipendere dall’esito successivo della causa. Deve essere rispettata nel momento in cui decidiamo che cosa produrre e che cosa, invece, deve rimanere nel fascicolo interno dello studio.

9) Passa all’azione.

Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.

Metti mi piace se ti è piaciuto questo post e iscriviti adesso al blog per essere avvisato quando escono contenuti come questo.


Scopri di più da fare l’avvocato è bellissimo

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Unisciti a 91 altri iscritti

Rispondi