Notifiche in proprio dell’avvocato: posta e PEC
1) Che cosa significa notificare in proprio.
La legge 21 gennaio 1994, n. 53 consente all’avvocato di eseguire direttamente determinate notificazioni civili, amministrative e stragiudiziali, senza ricorrere ogni volta all’ufficiale giudiziario.
2) Notifica tramite PEC.
Quando destinatario, atto e procedimento lo consentono, la notificazione può essere eseguita tramite posta elettronica certificata. Bisogna usare indirizzi ricavati dai pubblici elenchi ammessi, predisporre correttamente relata e allegati e conservare le ricevute.
3) Notifica tramite servizio postale.
La notifica postale segue le regole della legge n. 53 e della disciplina sulle notificazioni a mezzo posta. Richiede registri, modulistica e adempimenti differenti dalla PEC. Le vecchie marche con importi fissi non costituiscono più una guida affidabile per descrivere il procedimento attuale.
4) Originali digitali e copie informatiche.
Quando si notifica una copia, occorre verificare se e come attestarne la conformità. Formato del file, firma digitale e attestazione dipendono dal tipo di documento e dalla sua provenienza.
5) Gli errori possono compromettere la notifica.
Indirizzo errato, elenco non idoneo, relata incompleta o ricevute non conservate possono generare contestazioni. Prima dell’invio va controllata la disciplina vigente e la regola specifica del procedimento.
6) Passa all’azione.
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Caro Genio, se non citi gli estremi del D.M. che ha fissato gli importi, non è possibile verificare se sono stati aumentati
É proprio vero, ma in fondo restano cazzi tuoi. Benvenuto nel blog.