Notifiche in proprio dell’avvocato: posta e PEC

Notifiche in proprio dell’avvocato: posta e PEC

1) Che cosa significa notificare in proprio.

La legge 21 gennaio 1994, n. 53 consente all’avvocato di eseguire direttamente determinate notificazioni civili, amministrative e stragiudiziali, senza ricorrere ogni volta all’ufficiale giudiziario.

2) Notifica tramite PEC.

Quando destinatario, atto e procedimento lo consentono, la notificazione può essere eseguita tramite posta elettronica certificata. Bisogna usare indirizzi ricavati dai pubblici elenchi ammessi, predisporre correttamente relata e allegati e conservare le ricevute.

3) Notifica tramite servizio postale.

La notifica postale segue le regole della legge n. 53 e della disciplina sulle notificazioni a mezzo posta. Richiede registri, modulistica e adempimenti differenti dalla PEC. Le vecchie marche con importi fissi non costituiscono più una guida affidabile per descrivere il procedimento attuale.

4) Originali digitali e copie informatiche.

Quando si notifica una copia, occorre verificare se e come attestarne la conformità. Formato del file, firma digitale e attestazione dipendono dal tipo di documento e dalla sua provenienza.

5) Gli errori possono compromettere la notifica.

Indirizzo errato, elenco non idoneo, relata incompleta o ricevute non conservate possono generare contestazioni. Prima dell’invio va controllata la disciplina vigente e la regola specifica del procedimento.

6) Passa all’azione.

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2 Commenti

  1. Caro Genio, se non citi gli estremi del D.M. che ha fissato gli importi, non è possibile verificare se sono stati aumentati

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