Difensore d’ufficio e gratuito patrocinio: chi paga?

Difensore d’ufficio e gratuito patrocinio: chi paga?

Sono subentrata come difensore d’ufficio in un processo penale a una collega che si è cancellata dall’albo. La collega difendeva di fiducia un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Posso presentare l’istanza di liquidazione per le fasi che mi riguardano, utilizzando l’ammissione già concessa, oppure devo prima tentare il recupero del credito nei confronti dell’assistito perché sono difensore d’ufficio?

1 – Puoi chiedere direttamente la liquidazione.

In linea di principio sì: se l’imputato è già stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’ammissione è ancora efficace e tu sei subentrata regolarmente nella difesa, puoi chiedere allo Stato la liquidazione dei compensi relativi all’attività che hai effettivamente svolto. Non devi prima promuovere un recupero del credito contro l’assistito.

Il dato decisivo non è che la tua investitura sia d’ufficio anziché fiduciaria. Conta che tu stia difendendo, nello stesso procedimento, una persona già validamente ammessa al beneficio.

2 – L’ammissione riguarda la parte, non il primo difensore.

L’ammissione al patrocinio non è un beneficio personale concesso al professionista originariamente nominato: riguarda l’imputato e la sua possibilità di esercitare il diritto di difesa senza sostenerne il costo.

L’articolo 75 del DPR 115/2002 stabilisce che l’ammissione vale per ogni grado e per ogni fase del processo, oltre che per le procedure connesse indicate dalla norma. Di conseguenza, la cancellazione dall’albo del difensore di fiducia e il successivo subentro di un difensore d’ufficio non fanno cessare automaticamente il beneficio.

La giurisprudenza ha chiarito che, una volta accertata l’ammissione dell’imputato, la disciplina della liquidazione opera indipendentemente dalla fonte della difesa, fiduciaria o d’ufficio. Sarebbe del resto irragionevole imporre un’esecuzione contro una persona la cui condizione economica è già stata valutata ai fini del patrocinio.

3 – Quando serve invece il tentativo di recupero.

Il tentativo di recupero appartiene alla diversa fattispecie regolata dall’articolo 116 del DPR 115/2002. Questa norma consente al difensore d’ufficio di ottenere il pagamento dall’erario dopo avere dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per recuperare il credito professionale.

Quel meccanismo serve quando l’assistito non è già coperto dal patrocinio. Nel caso prospettato, invece, il titolo per la liquidazione è l’ammissione già concessa: la richiesta va quindi impostata secondo gli articoli 82 e 83 del DPR 115/2002, non come istanza subordinata al previo recupero ex articolo 116.

4 – Prima di depositare, verifica che il beneficio sia ancora efficace.

La risposta positiva presuppone alcuni controlli. Devi verificare che il decreto di ammissione riguardi proprio quel procedimento, che non sia intervenuta una revoca e che il beneficio copra il periodo nel quale hai svolto la tua attività.

Devi inoltre accertare che non vi sia stata una sovrapposizione anomala di più difensori. Nel processo penale la presenza di un secondo difensore di fiducia può incidere sull’ammissione, secondo l’articolo 91 del DPR 115/2002. Qui, però, la collega precedente risulta cancellata dall’albo e tu sei subentrata proprio perché la difesa non poteva proseguire con lei: sarà utile documentare con chiarezza questa successione.

5 – Puoi chiedere soltanto quanto hai svolto tu.

L’ammissione è unica, ma i compensi devono seguire l’attività concretamente prestata da ciascun difensore. Tu puoi chiedere la liquidazione delle attività compiute dopo il subentro e delle fasi alle quali hai realmente partecipato; la collega precedente conserva, nei limiti consentiti dalla sua posizione e per il periodo di effettiva attività, il diritto di chiedere quanto le compete.

Occorre evitare duplicazioni. Se una fase processuale è stata lavorata in parte dalla collega precedente e in parte da te, non è automatico che a entrambe spetti per intero il compenso della stessa fase. Nell’istanza conviene indicare puntualmente gli atti studiati o redatti, le udienze, le interlocuzioni e ogni altra attività, lasciando al giudice la valutazione e la ripartizione in base al lavoro effettivo.

6 – Che cosa allegare all’istanza.

Per rendere la richiesta facilmente verificabile, allegherei o richiamerei almeno:

  • il provvedimento di ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato;
  • l’atto o il verbale dal quale risulta la tua nomina d’ufficio;
  • la documentazione relativa alla cessazione della precedente difesa e alla cancellazione della collega dall’albo;
  • una nota analitica delle attività svolte, distinta per fasi;
  • gli atti e i verbali utili a dimostrare le prestazioni indicate;
  • una dichiarazione sull’assenza di revoca del beneficio, se richiesta dal protocollo dell’ufficio.

Nell’istanza specificherei espressamente che chiedi la liquidazione quale difensore subentrato di imputato già ammesso al patrocinio, richiamando l’efficacia dell’ammissione per tutto il processo. È utile anche controllare il protocollo locale e la modulistica della cancelleria, perché gli allegati operativi possono variare da un ufficio all’altro.

7 – Presenta la richiesta senza aspettare inutilmente.

La soluzione più prudente è depositare l’istanza entro la chiusura della fase alla quale si riferisce, in modo che il giudice possa provvedere contestualmente. La giurisprudenza non considera questa scansione come una decadenza automatica, ma un deposito tardivo può rendere la pratica più lenta e complicata.

Se la cancelleria o il giudice ritenessero necessario il previo recupero soltanto perché la nomina è d’ufficio, chiederei che il rigetto venga formalizzato e valuterei l’opposizione prevista dal testo unico. Il punto da ribadire è che l’imputato era già ammesso: non stai chiedendo l’anticipazione prevista per il difensore d’ufficio di un assistito non beneficiario, ma il compenso maturato nella difesa di una persona coperta dal patrocinio.

8 – La risposta operativa, in sintesi.

Non avvierei quindi un recupero del credito contro l’assistito. Preparerei direttamente l’istanza di liquidazione, limitata alle tue attività, allegando il decreto di ammissione e tutti i documenti che dimostrano il subentro e la cessazione della precedente difesa.

Prima del deposito controllerei comunque il fascicolo e il protocollo del singolo ufficio: una piccola verifica iniziale evita che una richiesta fondata venga respinta per una carenza documentale o per una formulazione ambigua.

9 – Confrontiamoci sulla tua pratica professionale.

Se vuoi esaminare insieme il decreto di ammissione, il subentro e l’impostazione della notula, chiama lo studio allo 059 761926 per concordare un primo incontro con me, anche a distanza. Puoi inoltre inviare gratuitamente la tua domanda al blog tramite il modulo: potrà essere utile anche ad altri colleghi alle prese con lo stesso dubbio.

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Hai incontrato prassi diverse nelle cancellerie sulla liquidazione del difensore subentrato? Raccontale nei commenti o lascia la tua domanda: rispondo volentieri.


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