Incompatibilità avvocato: cosa cambia davvero
1) La riforma è legge, ma le novità non sono ancora operative.
La riforma dell’ordinamento forense è arrivata a un passaggio importante: la legge 28 luglio 2026, n. 137 è entrata in vigore il 16 agosto 2026 e contiene criteri molto precisi per riscrivere anche la disciplina dell’incompatibilità dell’avvocato.
La prima cosa da capire, però, è anche quella più facile da perdere leggendo titoli e riassunti: non si tratta della nuova disciplina già pronta per essere applicata. È una legge delega. Il Parlamento ha indicato al Governo che cosa dovrà prevedere, ma serviranno uno o più decreti legislativi, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
In altre parole, oggi un avvocato non può accettare un incarico prima incompatibile confidando soltanto nel fatto che la riforma lo considera destinato a diventare compatibile. Sino all’entrata in vigore dei decreti delegati continua a valere la disciplina attuale.
È una distinzione meno teorica di quanto sembri: sbagliarla può mettere in discussione la permanenza nell’albo e avere conseguenze disciplinari.
2) Che cosa è incompatibile oggi.
Il punto di partenza resta l’articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disegna un sistema piuttosto rigido.
In estrema sintesi, la professione forense è oggi incompatibile:
- con un’altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, salvo le attività scientifiche, letterarie, artistiche e culturali e le professioni espressamente ammesse;
- con l’esercizio dell’attività notarile;
- con l’esercizio di un’impresa commerciale in nome proprio o per conto altrui, ferme le eccezioni previste dalla legge;
- con determinate posizioni di socio illimitatamente responsabile o di amministratore in società;
- con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, salvo le specifiche eccezioni stabilite dall’ordinamento.
Non basta quindi domandarsi se una seconda attività sottragga molto tempo allo studio. L’incompatibilità non è soltanto un problema di agenda: serve a proteggere indipendenza, autonomia e libertà dell’avvocato da interessi o vincoli potenzialmente confliggenti.
3) Che cosa resterà vietato anche dopo la riforma.
La legge delega non abolisce le incompatibilità. Chiede al Governo di conservarne il nucleo tradizionale e di rendere più ampio e preciso il catalogo delle attività compatibili.
Dovranno dunque restare incompatibili:
- il lavoro subordinato e le altre attività autonome svolte in modo continuativo o professionale, fuori dalle eccezioni espressamente previste;
- l’attività notarile;
- l’esercizio dell’impresa commerciale in nome proprio o per conto altrui;
- la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo alcune ipotesi specifiche.
La logica di fondo, quindi, non cambia: l’avvocato resta un professionista indipendente. Cambiano soprattutto i confini delle eccezioni, che vengono adattati a un mondo professionale molto diverso da quello nel quale si era formato il divieto classico.
4) Le professioni che dovranno essere espressamente compatibili.
La delega conferma la compatibilità delle attività scientifiche, letterarie, artistiche e culturali e indica espressamente alcune professioni che potranno convivere con quella forense:
- dottore commercialista ed esperto contabile;
- pubblicista;
- revisore legale;
- consulente del lavoro.
Non è una libertà generale di esercitare qualunque altra professione. Il sistema rimarrà costruito su un elenco di attività ammesse e su divieti che continueranno a operare per tutto ciò che resta fuori dalle eccezioni.
Inoltre compatibilità non significa assenza di cautele: rimangono i doveri di indipendenza, competenza, riservatezza e prevenzione del conflitto di interessi. Due attività astrattamente compatibili possono comunque creare, nel singolo incarico, un problema deontologico concreto.
5) La vera apertura riguarda società e incarichi gestori.
La parte più innovativa è probabilmente quella dedicata alle società. I decreti delegati dovranno consentire all’avvocato di essere amministratore unico, consigliere delegato, presidente del consiglio di amministrazione o liquidatore con poteri individuali di gestione nelle società di capitali, nelle cooperative, nelle società a capitale interamente pubblico, negli enti e nei consorzi pubblici.
Dovrà inoltre diventare compatibile la posizione di socio illimitatamente responsabile o amministratore di una società di persone quando questa abbia come oggetto esclusivo la gestione di beni personali o familiari.
È un’apertura significativa perché supera, almeno nelle direzioni indicate dalla delega, l’idea secondo cui il potere gestorio societario sarebbe quasi automaticamente inconciliabile con l’esercizio della professione.
Ma è proprio su questo terreno che serve maggiore prudenza: il testo finale dei decreti dovrà precisare condizioni, limiti, controlli e coordinamento con gli obblighi deontologici. Prima di assumere un incarico societario sarà quindi necessario leggere la disciplina effettivamente entrata in vigore, non fermarsi al criterio generale scritto nella delega.
6) Crisi d’impresa, condominio, sport e montagna.
Tra le compatibilità che i decreti dovranno riconoscere ci sono anche gli incarichi nelle procedure di composizione della crisi e dell’insolvenza, nonché quelli di amministrazione, gestione e vigilanza previsti dalla legge.
Sono inoltre indicate:
- l’attività di insegnamento e ricerca nelle materie giuridiche;
- l’attività di amministratore di condominio;
- l’attività di agente sportivo e le altre attività sportive soggette a iscrizione in registri o elenchi;
- l’insegnamento delle discipline professionali della montagna.
Sull’amministratore di condominio è utile una precisazione. Non si parte davvero da zero: un parere del Consiglio nazionale forense aveva già riconosciuto la compatibilità dell’attività svolta personalmente dall’avvocato. Diverso può essere, secondo la disciplina vigente, il caso in cui il professionista amministri una società commerciale che gestisce condomìni. La riforma ha quindi anche la funzione di portare nel testo legislativo e rendere più chiaro un orientamento già maturato nella pratica interpretativa.
7) La compatibilità non è un lasciapassare.
Una volta adottati i decreti, l’inserimento di un’attività nell’elenco delle compatibilità non cancellerà gli altri doveri professionali.
Un avvocato che ricopre una carica societaria, amministra un condominio o opera nello sport dovrà comunque valutare:
- se conserva una reale autonomia nelle proprie scelte professionali;
- se l’incarico genera conflitti con clienti attuali o potenziali;
- se informazioni apprese in un ruolo possono essere utilizzate impropriamente nell’altro;
- se la comunicazione al pubblico distingue con chiarezza le diverse attività;
- se dispone del tempo, dell’organizzazione e delle competenze necessarie per adempiere correttamente entrambi i ruoli.
La riforma amplia le possibilità di lavoro dell’avvocato, ma non trasforma la professione in un contenitore senza confini. La domanda non sarà soltanto «posso farlo?», ma anche «posso farlo restando indipendente, leale e privo di conflitti?».
8) Che cosa conviene fare adesso.
Per il momento, la condotta più sicura è semplice:
- applicare l’articolo 18 oggi vigente;
- non considerare immediatamente operative le future compatibilità elencate nella legge delega;
- verificare la pubblicazione e l’entrata in vigore dei decreti legislativi;
- esaminare eventuali disposizioni transitorie e i successivi orientamenti del proprio Consiglio dell’ordine;
- chiedere un parere preventivo quando l’incarico presenta profili dubbi o si colloca al confine tra attività professionale e impresa.
La riforma apre prospettive interessanti, soprattutto per gli avvocati che desiderano affiancare alla consulenza ruoli organizzativi, gestori o interdisciplinari. Ma la buona notizia va maneggiata con metodo: la direzione è già tracciata, mentre il nuovo regime sarà conoscibile soltanto quando avremo il testo dei decreti delegati.
9) Passa all’azione.
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