Offese negli atti quando la difesa supera il limite
1) L’atto giudiziario non è una sezione commenti.
Quando una causa diventa aspra, la tentazione di restituire il colpo è fortissima. La controparte ha ricostruito i fatti in un modo che riteniamo assurdo; il collega ha usato un tono irritante; il provvedimento ci sembra ingiusto. Davanti alla tastiera, un aggettivo può allora sembrare il modo più rapido per rimettere le cose a posto.
Quasi mai lo è.
Un atto serve a convincere il giudice, non a punire verbalmente qualcuno. L’espressione aggressiva di solito non aggiunge una prova, non migliora un’eccezione e non rende più solida una conclusione. Può invece essere cancellata, aprire un problema risarcitorio, alimentare una contestazione disciplinare e, soprattutto, indebolire l’autore agli occhi di chi deve decidere.
La fermezza è una qualità della difesa. L’offesa è rumore.
2) Il caso arrivato davanti alla Corte d’appello di Napoli.
Una recente sentenza della Corte d’appello di Napoli offre un esempio molto concreto. In un atto erano state usate espressioni che riconducevano un professionista a un presunto gruppo organizzato di aggressori e facevano riferimento a suoi «emissari».
Il giudice di primo grado ne aveva ordinato la cancellazione perché offensive e prive di una reale necessità difensiva. Aveva inoltre disposto la trasmissione degli atti agli organismi professionali competenti. La Corte d’appello, con la sentenza n. 4987 del 25 giugno 2026, ha confermato questa valutazione: quelle formule non spiegavano meglio la domanda e non confutavano una tesi, ma colpivano la persona con una rappresentazione denigratoria eccentrica rispetto alla difesa.
La vicenda contiene però un dettaglio importante. Nella stessa causa era stata applicata anche la responsabilità processuale aggravata, ma per una ragione distinta: la grave negligenza con cui era stata promossa un’azione diretta, nella sostanza, ad aggirare le regole sull’impugnazione del rigetto di una ricusazione. Cancellazione delle offese e conseguenze economiche non vanno quindi confuse in un unico automatismo.
3) Che cosa vieta davvero l’articolo 89.
L’articolo 89 del codice di procedura civile stabilisce che negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive.
La norma protegge più cose insieme: la dignità delle persone coinvolte, la correttezza del contraddittorio e la stessa funzione del processo. Il fascicolo non dovrebbe diventare il deposito permanente di umiliazioni personali che nulla aggiungono all’accertamento dei fatti.
Il divieto non riguarda soltanto le parolacce o l’insulto plateale. Anche una formula apparentemente elegante può essere sconveniente se attribuisce disonestà, incapacità, malafede o squilibrio senza che ciò sia necessario per sostenere la tesi difensiva. È il significato complessivo, nel suo contesto, a contare.
4) Si può criticare duramente senza insultare.
Non bisogna ricavare da queste regole l’idea di una difesa timida o addomesticata. L’avvocato può contestare con decisione la ricostruzione avversaria, rilevare contraddizioni, denunciare condotte illecite quando sono oggetto della causa e qualificare giuridicamente i fatti.
Il confine passa soprattutto per pertinenza, proporzione e necessità. Una critica è difensiva quando aiuta il giudice a comprendere perché una tesi non regge. Diventa un attacco personale quando potrebbe essere eliminata senza togliere nulla al ragionamento e sembra avere come unico scopo quello di screditare chi l’ha sostenuta.
Per esempio, «l’affermazione è smentita dal documento prodotto sub 4» è molto più efficace di «la controparte mente». «La condotta descritta viola il dovere di buona fede per queste ragioni» vale più di «il convenuto è disonesto». Nel primo caso si consegnano al giudice fatto, prova e conseguenza; nel secondo gli si consegna un’etichetta.
5) La cancellazione può essere disposta anche d’ufficio.
In ogni stato del processo il giudice può ordinare che le espressioni sconvenienti od offensive siano cancellate. Non occorre trasformare la questione in una causa nella causa: si tratta di un potere funzionale a preservare la correttezza del confronto processuale.
La cancellazione non riscrive magicamente la memoria di chi ha letto l’atto. Resta però un segnale formale molto netto: quella frase non appartiene alla dialettica difensiva consentita. Per un professionista è già un esito serio, anche quando non segue alcuna somma da pagare.
Chiedere la cancellazione può essere opportuno, ma anche qui serve misura. Non ogni espressione sgradita è offensiva e non ogni critica energica merita un incidente processuale. Prima di formulare l’istanza conviene domandarsi se la frase colpisca davvero la persona, se sia estranea all’oggetto della controversia e quale utilità concreta abbia sollevare il tema.
6) Il risarcimento previsto dall’articolo 89 non è automatico.
Il secondo comma dell’articolo 89 consente al giudice, con la sentenza che decide la causa, di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento, anche per il danno non patrimoniale. La disposizione collega questa possibilità alle espressioni offensive che non riguardano l’oggetto della causa.
La parola decisiva è «può». Non basta individuare una frase infelice per concludere che seguirà inevitabilmente una condanna al pagamento. Occorre distinguere la cancellazione dall’accertamento di un danno e verificare presupposti, domanda, soggetti coinvolti e rapporto tra espressione e materia del contendere.
Nella pratica, quindi, è sbagliato usare una formula sbrigativa del tipo «c’è un’offesa, dunque ci sono automaticamente i danni». La risposta dipende dal caso concreto e dalla corretta base giuridica della richiesta.
7) L’articolo 96 è un altro strumento.
La responsabilità aggravata dell’articolo 96 del codice di procedura civile riguarda l’uso abusivo o gravemente negligente del processo. Il primo comma considera l’azione o la resistenza in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo consente al giudice, quando decide sulle spese, di ordinare anche d’ufficio alla parte soccombente il pagamento alla controparte di una somma determinata in via equitativa. Nei casi previsti, il quarto comma contempla inoltre una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nel caso napoletano la somma ex articolo 96, terzo comma, non è stata giustificata semplicemente dalla presenza delle frasi offensive. La Corte ha valorizzato l’inescusabile carenza di ordinaria diligenza nella verifica della giurisprudenza e il tentativo di perseguire attraverso una nuova azione un risultato non ottenibile con l’impugnazione.
Questo è un punto utile anche nella redazione quotidiana: in uno stesso provvedimento possono convivere cancellazione, spese, responsabilità aggravata e segnalazione disciplinare, ma ciascuna conseguenza ha presupposti propri. Mescolarle produce titoli efficaci e pareri imprecisi.
8) Lo scudo penale non è un lasciapassare.
L’articolo 598 del codice penale prevede, entro determinati limiti, la non punibilità delle offese contenute negli scritti o nei discorsi pronunciati davanti all’autorità giudiziaria o amministrativa quando riguardano l’oggetto della causa o del ricorso.
Questa garanzia tutela la libertà della difesa, ma non autorizza a scrivere qualsiasi cosa. Innanzitutto richiede un collegamento con l’oggetto del procedimento. Inoltre il fatto che un’espressione non sia punibile penalmente non esclude, da solo, la cancellazione processuale, una possibile responsabilità civile o la valutazione disciplinare.
Sono piani diversi. Cercare una scriminante penale non rende professionale una frase inutile e degradante.
9) Per l’avvocato c’è anche l’articolo 52 deontologico.
Il divieto deontologico di espressioni offensive o sconvenienti si estende agli scritti giudiziari e, più in generale, all’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti e terzi.
La regola aggiunge un insegnamento particolarmente utile nelle cause incandescenti: ritorsione, provocazione e reciprocità non eliminano l’illecito. Il fatto che l’altro abbia iniziato non consegna all’avvocato una licenza per rispondere nello stesso registro.
Nemmeno la pretesa verità del fatto autorizza automaticamente l’epiteto. Se un comportamento è rilevante, va descritto, provato e collegato alla conseguenza giuridica. La qualifica umiliante della persona resta superflua. Il legale risponde della forma dell’atto che sottoscrive anche quando il cliente pretende che vi siano riversate accuse, rancori o definizioni personali.
10) Un piccolo metodo di riscrittura.
Prima del deposito faccio volentieri un controllo separato, dedicato soltanto al tono. Cerco le frasi scritte nei momenti di irritazione e provo a sostituire giudizi sulla persona con proposizioni verificabili.
Il passaggio può essere questo:
- individuo l’espressione che attribuisce una qualità negativa a una persona;
- mi domando quale fatto processualmente rilevante intendessi davvero rappresentare;
- indico il documento, la data o la contraddizione che lo dimostra;
- espongo la conseguenza giuridica con parole tecniche;
- elimino aggettivi, ironia e supposizioni sulle intenzioni che non servono alla conclusione.
Così «la difesa avversaria è pretestuosa e delirante» può diventare «l’eccezione non considera il documento già prodotto e contraddice quanto affermato nella precedente memoria». Il secondo periodo è meno spettacolare, ma offre al giudice due punti controllabili.
11) La verifica finale prima del deposito.
Per ridurre il rischio bastano sette domande:
- questa frase dimostra qualcosa o sfoga soltanto irritazione;
- sto contestando una tesi o svalutando una persona;
- l’affermazione è pertinente all’oggetto della causa;
- possiedo una base fattuale e documentale precisa;
- posso ottenere lo stesso risultato con parole neutrali;
- il tono è proporzionato alla necessità difensiva;
- sarei tranquillo se la frase fosse letta ad alta voce dal giudice o davanti al Consiglio di disciplina.
Per gli atti più delicati è utile anche una lettura da parte di un collega non coinvolto emotivamente. Chi non ha vissuto lo scontro vede subito ciò che all’autore sembra ormai normale.
La scrittura forense più forte non è quella che alza la voce. È quella che lascia all’avversario il peso delle proprie contraddizioni e al giudice una strada semplice per accogliere la nostra tesi.
12) Passa all’azione.
Per il tuo appuntamento con me, chiama il numero 059 761926 e concorda il tuo primo incontro, anche a distanza.
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