Art. 492-bis e compenso liquidato con l’esecuzione
1) Il compenso per la ricerca telematica non è autonomo.
Quando presenti un’istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare svolgi un’attività professionale vera: studi titolo e precetto, individui l’ufficio competente, prepari l’istanza, segui la ricerca e utilizzi il risultato per orientare l’esecuzione. La domanda è quindi inevitabile: come viene liquidato il compenso dell’avvocato per questa attività?
La Corte di cassazione ha dato una risposta con l’ordinanza n. 24518/2026, depositata il 7 agosto 2026. La ricerca prevista dall’art. 492-bis non dà origine, ai fini del compenso, a un procedimento del tutto autonomo da liquidare separatamente. È una fase prodromica ed endoprocedimentale dell’esecuzione, perciò il compenso deve essere considerato unitariamente e liquidato all’esito della procedura esecutiva.
Nel pignoramento presso terzi esaminato dalla Corte, la sede della liquidazione era l’ordinanza di assegnazione. Il messaggio pratico è netto: non devi chiedere un secondo compenso come se la ricerca telematica fosse un procedimento indipendente di volontaria giurisdizione; devi far emergere il lavoro svolto nella nota spese dell’esecuzione.
2) Che cos’è la ricerca telematica ex art. 492-bis.
L’art. 492-bis del codice di procedura civile consente di ricercare nelle banche dati pubbliche informazioni utili a individuare beni e crediti del debitore da sottoporre a pignoramento. L’accesso può riguardare, tra l’altro, l’anagrafe tributaria, l’archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali.
Nella disciplina oggi vigente bisogna distinguere due situazioni. Dopo la notificazione del precetto e il decorso del termine dilatorio dell’art. 482 c.p.c., il creditore munito di titolo esecutivo e precetto presenta l’istanza all’ufficiale giudiziario competente. Se invece la ricerca deve essere compiuta prima della notificazione del precetto o prima che siano trascorsi i dieci giorni, occorrono il pericolo nel ritardo e l’autorizzazione del presidente del tribunale.
La pronuncia riguardava una vicenda sottoposta alla disciplina anteriore alla riforma Cartabia, quando l’avvio della ricerca presupponeva l’autorizzazione presidenziale. La Corte ha però esaminato espressamente anche il nuovo assetto e ha individuato il tratto comune: la ricerca è funzionale all’esecuzione e conduce all’individuazione dei beni da aggredire, non vive come processo contenzioso separato.
Le modalità operative possono variare tra gli uffici. Per esempio, la Corte d’appello di Milano descrive procedure, documenti e banche dati utilizzate. Prima del deposito conviene quindi controllare sempre le indicazioni dell’UNEP territorialmente competente, senza applicare automaticamente la prassi di un altro distretto.
3) Il caso deciso dalla Cassazione.
Una creditrice aveva ottenuto l’autorizzazione alla ricerca telematica, individuato crediti del debitore presso un terzo e avviato il pignoramento. Al momento dell’assegnazione aveva chiesto anche un compenso autonomo per il ricorso ex art. 492-bis, parametrandolo alla tabella 7 del decreto sui parametri forensi, quella relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione.
Il giudice dell’esecuzione aveva liquidato soltanto le fasi della tabella 17, dedicata alle procedure esecutive, senza riconoscere la voce autonoma. L’opposizione era stata respinta e la questione era arrivata in Cassazione.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La Corte ha tuttavia corretto un passaggio della motivazione impugnata: non è corretto affermare che l’attività difensiva relativa alla ricerca telematica sia in astratto esclusa dalla liquidazione. Quell’attività è liquidabile, ma dentro la valutazione unitaria della procedura esecutiva e non come autonomo procedimento.
Questa distinzione è il cuore della decisione. La risposta non è «nessun compenso», ma «nessuna liquidazione separata».
4) La tabella applicabile è quella dell’esecuzione.
Secondo la Corte, la liquidazione deve avvenire conformemente alle voci della tabella 17 allegata al decreto ministeriale n. 55 del 2014, insieme alle spese documentate sostenute dal creditore nel corso delle ricerche.
Non si aggiunge quindi una parcella calcolata con la tabella 7 per la volontaria giurisdizione. L’attività ex art. 492-bis deve essere rappresentata nell’ambito delle fasi della procedura esecutiva realmente svolte. Nel caso del pignoramento presso terzi, il compenso viene poi liquidato con il provvedimento conclusivo, come l’ordinanza di assegnazione.
Questo non autorizza a inserire una cifra indistinta. La nota spese dovrebbe descrivere il lavoro compiuto, collegarlo alle fasi dell’esecuzione e applicare i parametri pertinenti in modo verificabile. L’unitarietà della liquidazione non significa invisibilità delle singole attività.
5) Spese documentate e compensi non sono la stessa cosa.
La Cassazione parte da una premessa definita ineludibile: bisogna distinguere le spese sostenute per la ricerca dei beni dai compensi dovuti per l’assistenza del difensore.
Tra le spese possono rientrare, secondo il caso concreto:
- diritti e anticipazioni richiesti dall’UNEP;
- contributo unificato, quando dovuto;
- costi amministrativi o postali;
- altri esborsi effettivamente sostenuti e documentabili.
Il compenso professionale remunera invece l’attività dell’avvocato. Le due categorie seguono regole differenti e non devono essere confuse nella nota spese o nell’eventuale impugnazione.
Conserva quindi ricevute, attestazioni di pagamento e comunicazioni dell’ufficio. Indica gli esborsi uno per uno e tienili separati dalla richiesta di liquidazione del compenso. Nel caso deciso, proprio la sovrapposizione tra «spese» e «compensi» ha contribuito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
6) Come preparare la nota spese.
La richiesta deve essere formulata nel procedimento esecutivo prima che il giudice provveda sulla liquidazione. Nel pignoramento presso terzi, il momento naturale è quello della richiesta di assegnazione, con una nota spese completa e controllabile.
Una buona nota dovrebbe:
- indicare il valore utilizzato per l’applicazione dei parametri;
- richiamare la tabella 17 e le fasi dell’esecuzione effettivamente svolte;
- descrivere sinteticamente l’attività preparatoria e di ricerca ex art. 492-bis;
- separare compensi, rimborso forfettario, accessori ed esborsi;
- allegare la prova delle spese vive richieste in restituzione.
Evita di affidarti a una voce autonoma denominata genericamente «fase 492-bis» calcolata come volontaria giurisdizione. È preferibile rendere visibile l’attività all’interno della liquidazione unitaria dell’esecuzione, spiegando perché il lavoro svolto giustifica l’importo domandato nei limiti dei parametri applicabili.
7) Se il giudice non liquida quanto richiesto.
La pronuncia offre un insegnamento severo anche sul modo di contestare la liquidazione. Non basta affermare che il giudice ha dimenticato l’attività ex art. 492-bis o che la somma riconosciuta è troppo bassa.
Chi impugna deve rendere verificabile la censura. In concreto occorre:
- riprodurre o individuare con precisione la parte della nota spese nella quale la richiesta era stata formulata;
- specificare quali attività e quali spese documentate non sono state considerate;
- indicare il parametro applicabile e mostrare l’errore compiuto nella liquidazione;
- tenere distinta la doglianza sui compensi da quella relativa agli esborsi.
Nel caso esaminato, la ricorrente non aveva fornito le allegazioni necessarie per dimostrare che determinate spese documentate erano state richieste e non liquidate, né aveva costruito in modo specifico la censura sui parametri della procedura esecutiva. Da qui l’inammissibilità.
8) Attenzione al rapporto con il cliente.
La decisione riguarda la liquidazione delle spese e dei compensi nell’ambito dell’esecuzione e la loro imputazione al debitore sul ricavato. Non stabilisce, invece, che l’avvocato non possa essere remunerato dal proprio cliente per l’attività effettivamente svolta.
Il rapporto economico tra avvocato e cliente dipende innanzitutto dall’accordo professionale e dal preventivo. La somma giudizialmente liquidata a carico della procedura non coincide necessariamente con il compenso pattuito per l’incarico.
Conviene perciò chiarire già nel preventivo se la ricerca telematica dei beni, le interlocuzioni con l’UNEP e gli adempimenti successivi siano compresi nel compenso dell’esecuzione oppure siano valorizzati separatamente nel rapporto interno. Una cosa è la fatturazione al cliente; altra cosa è la liquidazione giudiziale recuperabile nell’esecuzione.
9) La checklist operativa.
Prima di chiudere la pratica o depositare la richiesta di assegnazione, controlla questi punti:
- hai conservato istanza, ricevute e comunicazioni dell’UNEP;
- hai distinto gli esborsi documentati dal compenso professionale;
- hai inserito l’attività ex art. 492-bis nella nota spese della procedura esecutiva;
- hai applicato la tabella 17, senza creare un autonomo procedimento di volontaria giurisdizione;
- hai formulato la richiesta prima del provvedimento conclusivo;
- se contesti la liquidazione, hai indicato esattamente che cosa avevi chiesto, dove lo avevi chiesto e quale errore avrebbe commesso il giudice.
La regola ricavabile dalla decisione è semplice, ma richiede precisione: il lavoro svolto per trovare i beni del debitore può essere considerato nella liquidazione, purché venga chiesto nel posto giusto, con il parametro giusto e con documentazione sufficiente.
10) Passa all’azione.
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